INFORMATIVA DENUNCIA INAIL ED FGAS

Obblighi dell’utente nei confronti di recipienti in pressione

Gli impianti ad aria compressa sono soggetti a precise normative in merito alla sicurezza sul lavoro. Gli adempimenti previsti sono a carico dell’utilizzatore (anche per impianti a noleggio).
La normativa di riferimento è il DM 329/04 e si applica ai recipienti in pressione con le caratteristiche riportate al punto 2.

Sono previsti i seguenti obblighi:

  1. Verifica di messa in servizio o di primo impianto (ove applicabile).
    Provvedere ad inviare la pratica all’ ufficio INAIL competente per territorio per la “Verifica di messa in servizio o di primo impianto” per i soli recipienti in cui il prodotto della pressione di targa del recipiente (PS) ed il volume (V) del recipiente è >8000 bar x L, oppure con PS>12 bar.
  2. Dichiarazione (o Denuncia) di messa in servizio.
    Provvedere ad istruire la pratica per la presentazione della sola “Denuncia di messa in servizio/ immatricolazione” all’ufficio INAIL competente per territorio sono comunque esclusi dalle denunce i recipienti con V<25 L e qualsiasi valore di pressione PS, oppure con V<50 L purché PS<12 bar.
  3. Riqualificazione periodica.
    La prima di tale riqualificazione periodica è di titolarità dell’INAIL e qualora decorrano i termini di 60 gg senza che la verifica sia stata eseguita si può ricorrere a Soggetto Abilitato incaricato dall’Utente. Per le verifiche periodiche successive, la titolarità rimane di INAIL che acconsentirà senza le decorrenze sopracitate all’affidamento della riqualificazione ad altro Soggetto Abilitato pubblico o privato (riconosciuto con DM 11.4.2011). E’ necessario effettuare la taratura o la sostituzione delle valvole di sicurezza.
  4. Esecuzione del controllo spessimetrico per la verifica di integrità del recipiente, ogni 10 anni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità o dall’ultimo controllo eseguito, con rilascio della relativa certificazione.

Obblighi dell’operatore nei confronti di impianti frigoriferi

Gli essiccatori a ciclo frigorifero sono soggetti a precise normative in merito alla salvaguardia ambientale. Gli adempimenti previsti sono a carico delle imprese che possiedono tali impianti.
La normativa di riferimento è il Regolamento (UE) N. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e Regolamento (UE) N. 2037/2000 per i gas ozono lesivi. Per quantitativi superiori a 3 kg di gas refrigeranti ozono lesivi o 5 tonnellate equivalenti di CO2 per i gas refrigeranti ad effetto serra è necessario adempiere ad obblighi indicati in seguito.

Si fornisce una tabella per rendere più chiara l’interpretazione.

COME SI CALCOLANO LE TONNELLATE EQUIVALENTI DI CO2

Sono previsti i seguenti obblighi:

  1. Denuncia annuale sul portale ISPRA da effettuarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
  2. Effettuazione dei controlli di tenuta delle apparecchiature con cadenza riportate in “Tabella 1” accertando che non ci siano perdite. Se tali perdite dovessero essere rilevate si deve provvedere alla riparazione ed alla ricarica dell’impianto ed entro 30 giorni ri-effettuare un controllo di tenuta dell’impianto. Le operazioni di controllo degli impianti e di verifica di tenuta devono essere svolte da personale Certificato.

DGMenergy dispone di professionalità adeguate per effettuare gli adempimenti ed i controlli sopracitati e pertanto rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento

NB: Violazioni alle norme sopracitate comportano sanzioni economiche e/o penali a carico dell’utilizzatore.

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